Legge Ordinaria n. 1444 del 31/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1962 n. 15)
Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario 1961-1962 lo stanziamento
annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
    a)  degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo
10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni
a lire 3.500 milioni;
    b)  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo  (E.N.I.T.),
previsto  dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, e' elevato da lire 1.055
milioni a lire 1.355 milioni;
    c)  di  enti  pubblici  o  di  diritto pubblico, per iniziative e
manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla
legge  4  agosto  1955, n. 702, e' elevato da lire 300 milioni a lire
450 milioni;
    d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta
ad  incrementare  il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o
giovanile,  previsto  dall'articolo  12  della legge 4 marzo 1958, n.
174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.
  Per  il  contributo  di cui alla lettera a) del precedente comma e'
altresi'  autorizzato  uno  stanziamento  straordinario  di  lire 100
milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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