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Legge Ordinaria n. 1492 del 01/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1962 n. 26)
Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano a Ginevra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'Accordo  internazionale  del  grano  1959, adottato a Ginevra il 10
marzo 1959.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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