Legge Ordinaria n. 1552 del 21/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1962 n. 39)
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'obbligo  per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il
Consiglio  superiore  a  norma  degli  articoli 14 e 15 della legge 1
giugno  1939,  n.  1089,  e'  limitato  al  caso  in cui le opere ivi
previste  per  l'ammontare  del  totale restauro comportino una spesa
superiore  a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse
paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni.
  Oltre  i  limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro e'
tenuto  a  sentire  il  Consiglio  superiore  anche  nel  caso di cui
all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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