Legge Ordinaria n. 1554 del 22/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1962 n. 40)
Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  confronti  degli  iscritti  alla  Cassa  per  le pensioni agli
insegnanti  di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese
le  norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre
1959,  n.  1077,  ai  fini  della  determinazione  del trattamento di
quiescenza  spettante  a carico totale o parziale della Cassa stessa,
nei  casi  di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in
poi.
  Per  i  casi  di  cessazione  dal servizio verificatisi nel periodo
intercorrente   tra   la   data  del  1  gennaio  1958  e  quella  di
pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella
forma  dell'indennita'  una  volta  tanto o della pensione, in nessun
caso puo' essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto
qualora  non  fossero  state  applicate  le  norme  di  cui  al comma
precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto
va  effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la
quale  compete,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1958, in ogni caso nella
nuova  misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n.
1077.
 

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