Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 158 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1961 n. 80)
Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.
Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Universita' e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese; b) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Universita' e agli Istituiti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese; c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della: realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera a) e 500, milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b); d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Universita' ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento; e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia; f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali; g) 2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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