Legge Ordinaria n. 175 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1961 n. 86)
Modificazione dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ultimi  tre  commi  dell'articolo  109  del testo unico per la
finanza  locale  14  settembre  1931,  n. 1175, sostituito per ultimo
dall'articolo  7  del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201, sono
abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

  L'importo  del  diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al
Comune  anche  nel  caso  di  gestione appaltata, previa deduzione, a
favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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