Legge Ordinaria n. 181 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1961 n. 87)
Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  zone gia' delimitate o che saranno delimitate ad sensi degli
articoli  1  o  9  della  legge  21  luglio 1960, n. 739, i canoni di
affitto  di  fondo  rustico in natura o in denaro relativi all'annata
agraria  1959-60,  sono  ridotti di una percentuale determinata dalle
Commissioni  tecniche  provinciali  istituite a norma dell'articolo 2
della  legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla
base  della entita' media dei danni prodotti alle aziende agricole da
eccezionali   calamita'   naturali   o   da   eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.
  E'  considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto
inizio  tra  il  1  gennaio  e  il  1 marzo 1960, quando il contratto
agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
  E'  fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione
prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.
  Le  Commissioni  tecniche  provinciali  dovranno  emettere  le loro
determinazioni  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui
agli  articoli  1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone
dove essa abbia luogo successivamente.
  Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.
 

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