Legge Ordinaria n. 182 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1961 n. 87)
Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' modificato come
appresso:
  "I  profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19,
20,  21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili
agli  Istituti  gestori  un  canone  di locazione da determinarsi dal
Ministero   dei   lavori   pubblici,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno  e  del  tesoro,  comprendente  le  spese  generali,  di
amministrazione  e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad
una  somma  pari  allo  0,50 per cento annuo del costo di costruzione
dell'alloggio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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