Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 201 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.
Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono sostituite dalle seguenti: "E' elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia. L'elevazione del limite di eta' previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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