Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 202 del 09/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1961 n. 90)
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia e' computato nella anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione"; la lettera b) dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: "b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista"; il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti: "Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi. Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in congedo assoluto - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'eta', nella categoria del complemento o della riserva di complemento"; l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, e' sostituito dai seguenti: "I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di eta' e' di 58 anni. Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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