Legge Ordinaria n. 263 del 30/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1961 n. 100)
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo  complessivo di lire 80 milioni entro il quale,
per   ciascun   esercizio   finanziario,   possono   essere  concesse
sovvenzioni  alle  Associazioni  d'arma dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,  ai  sensi  della  legge 31 luglio 1956, n. 935, e'
stabilito  in  lire  120 milioni a partire dall'esercizio finanziario
1960-61.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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