Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 283 del 03/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1961 n. 103)
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni. Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo. Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda; trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data. Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad eccessiva responsabilita' dell'esercente la miniera, il Ministero dell'industria e commercio puo', con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che 6 risoluto di diritto.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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