Legge Ordinaria n. 283 del 03/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1961 n. 103)
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Province,  i  Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza,  titolari  di  concessioni minerarie, possono provvedere
alla  relativa  coltivazione  con  contratti di appalto o altre forme
d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.
  Fermi   restando  i  controlli  previsti  dalla  legge  comunale  e
provinciale,  i  contratti  di cui al precedente comma debbono essere
approvati    dal    Ministero   dell'industria   e   del   commercio.
L'approvazione  deve  essere richiesta entro il termine perentorio di
un  mese  dalla  data  della deliberazione favorevole degli organi di
controllo.
  Il  Ministero  provvede  sulla  richiesta di approvazione entro tre
mesi dalla presentazione della domanda; trascorso detto termine senza
che  il  Ministero  stesso si sia espresso, l'approvazione si intende
data.
  Nei  casi  di  inadempienza  previsti  dall'articolo  10  del regio
decreto  29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad eccessiva responsabilita'
dell'esercente  la  miniera,  il Ministero dell'industria e commercio
puo',  con  la  misura  prevista dal successivo articolo 41, revocare
l'approvazione del contratto, che 6 risoluto di diritto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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