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Legge Ordinaria n. 291 del 15/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1961 n. 105)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' di trasferta, di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo e' ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione, nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennita' di trasferta e' subordinata ad una apposita motivazione ministeriale. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore. Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima fra le due localita' considerate sia almeno di 15 chilometri. Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 15 chilometri, le indennita' di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2. Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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