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Legge Ordinaria n. 291 del 15/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1961 n. 105)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   dipendenti   civili   dello   Stato,   compresi  quelli  delle
Amministrazioni  con  ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
Forze  armate  ed  ai  Corpi  organizzati  militarmente  comandati in
missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio,
in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' di
trasferta,  di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal
Ministro  per  il  tesoro,  per  ogni  24  ore (ivi compreso il tempo
occorrente  per  il  viaggio)  di  assenza  dalla  sede,  nonche' per
l'eccedente  periodo  non  inferiore  ad  otto  ore, trascurandosi le
minori frazioni di tempo.
  Il  trattamento  previsto  dal primo comma del presente articolo e'
ridotto  del  10  per  cento  dopo  i  primi  45  giorni  di missione
continuativa  in una medesima localita'. Se la durata della missione,
nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita'
di  trasferta,  per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento.
Qualora  la  missione  si  protragga  oltre  i  primi  180 giorni, la
continuazione  della  corresponsione  dell'indennita' di trasferta e'
subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
  Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni.  Le  interruzioni  dovute  a  motivi  diversi  da  quelli  di
servizio,  ivi  compresi  i  periodi  di  aspettativa  e  di  congedo
ordinario  e  straordinario,  non si computano ai fini della durata e
del  rinnovo  della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente
in  una  medesima  localita'  sono  considerate come missione unica e
continuativa,  quando, nel mese solare, superino complessivamente 240
ore.
  Il   cambiamento  di  localita'  nell'espletamento  di  una  stessa
missione  rinnova  la  missione  stessa  agli effetti del trattamento
relativo,   sempreche'  la  distanza  minima  fra  le  due  localita'
considerate sia almeno di 15 chilometri.
  Per  le  missioni  da  svolgere  in  localita'  distanti meno di 15
chilometri,  le  indennita'  di  trasferta  di cui al primo comma del
presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.
  Per  le  qualifiche  non  indicate  nelle sei tabelle allegate alla
presente  legge  vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli
stipendi,  paghe  e  retribuzioni  del  personale statale allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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