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Legge Ordinaria n. 322 del 05/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1961 n. 116)
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000. E' abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - RUMOR - COLOMBO - TRABUCCHI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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