Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 342 del 21/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1961 n. 120)
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, e' sostituito dal seguente: "L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto sara' effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati. L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia. Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia, sara' depositata in locale dichiarato idoneo dalla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato o negli Albi professionali dei dottori agronomi e periti agrari. Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi. La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti. La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di due giorni dalla data di non concordata perizia al direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale nei tre giorni successivi alla richiesta, provvedera' alla designazione del presidente della Commissione e fissera' la data di convocazione della Commissione, che dovra' riunirsi nel termine massimo di cinque giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte del direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio".
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