Legge Ordinaria n. 400 del 28/04/1961 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1961 n. 130)
Estensione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ai diplomati dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  benefici  previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960,
n.  1727,  si  applicano  ai  diplomati  dello  Istituto superiore di
educazione  fisica  di  Napoli,  pareggiato  a norma dell'articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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