Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 478 del 09/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1961 n. 147)
Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado.
Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Entro dieci giorni dal termine di ciascuna sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica con l'attestazione favorevole degli esami finali, che e' titolo valido anche per l'ammissione alla scuola media. A partire dal 1 luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole secondarie di primo grado, corredate della pagella di cui al comma precedente, devono essere presentate entro il 25 luglio, per i licenziati nella sessione estiva, e entro il 25 settembre, per i licenziati nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati successivamente ma non oltre il 30 settembre. In casi eccezionali e di comprovata necessita', i capi di Istituto possono accogliere le domande di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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