Legge Ordinaria n. 514 del 28/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1961 n. 159)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1961-62  secondo  gli  stati  di  previsione  e con le disposizioni e
modalita'  previste  nei  relativi  disegni  di legge, costituenti il
progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle
Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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