Legge Ordinaria n. 568 del 01/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1961 n. 177)
Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle, merci temporaneamente importate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo   6   delle   disposizioni   sulle   importazioni   ed
esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913,
n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti
i seguenti comma:
  "La  garanzia  richiesta ai sensi del comma precedente puo' essere,
tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al
dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si
tratti  di  operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati
da  dette  sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidita' o
che   lavorano  tali  prodotti  in  propri  stabilimenti  soggetti  a
permanente vigilanza finanziaria.
  I  crediti  dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di
confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da
privilegio,  a  preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul
macchinario   e   su   tutto  il  materiale  mobile  esistente  negli
stabilimenti  delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui
al  precedente  comma,  nonche'  nei  magazzini a questi stabilimenti
annessi  o  in  altri  comunque  soggetti  a  vigilanza  fiscale,  di
pertinenza delle stesse ditte".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                    GONELLA - PELLA -
                                                 TAVIANI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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