Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 578 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.
Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e' sostituito dal seguente: "La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali. "La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e' riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente. "Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico. "Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli alcali. "I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri. "Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - RUMOR - COLOMBO - GONELLA - GIARDINA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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