Legge Ordinaria n. 579 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero".
  Il  Fondo  e'  ordinato  con  il  sistema tecnico finanziario della
capitalizzazione  a premio medio generale e costituisce: una distinta
gestione dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
  L'istituto  nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
ne  compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e
le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale accredita al Fondo
gli  interessi  maturati  sulle  disponibilita'  finanziarie di esso,
calcolati   al   saggio   medio  ottenuto  per  il  totale  dei  suoi
investimenti,  ed  addebita  nella stessa misura gli interessi per le
anticipazioni  fornite  al Fondo. - Ogni cinque anni si provvede alla
compilazione del bilancio tecnico del Fondo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)