Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 641 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1961 n. 186)
Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.
Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Pubbliche affissioni e pubblicita' affine Sotto la denominazione di pubbliche affissioni e' compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche. E' compresa sotto la denominazione di pubblicita' affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche. Ai fini della presente legge non e' considerata pubblicita' affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualita' dell'esercizio o la sua attivita' permanente, l'indicazione generica delle merci vendute. Nulla, tuttavia, e' innovato ai disposti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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