Legge Ordinaria n. 641 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1961 n. 186)
Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Pubbliche affissioni e pubblicita' affine

  Sotto   la   denominazione  di  pubbliche  affissioni  e'  compresa
l'esposizione   di  manifesti,  avvisi,  fotografie  od  altri  mezzi
pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od
altro  materiale  simile, in modo da essere totalmente visibile dalle
vie o dalle piazze pubbliche.
  E' compresa sotto la denominazione di pubblicita' affine ogni altra
forma  pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico,
in  modo  da  essere  interamente  visibile o percepibile dalle vie o
dalle piazze pubbliche.
  Ai  fini della presente legge non e' considerata pubblicita' affine
la  esposizione  di  insegne,  soggette  alla  relativa  tassa,  come
previsto  dall'articolo  201  del  testo  unico per la finanza locale
approvato  con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi
per  tali  le  scritte,  tabelle e simili a carattere permanente e su
materia  diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un
esercizio,  di  una  industria,  commercio,  arte  o  professione che
contengano  il  nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta,
la   qualita'   dell'esercizio   o   la   sua  attivita'  permanente,
l'indicazione generica delle merci vendute.
  Nulla,  tuttavia,  e'  innovato ai disposti di cui ai commi primo e
terzo  dell'articolo  3  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.
 

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