Legge Ordinaria n. 643 del 08/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1961 n. 186)
Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   ufficiali   delle   Forze   armate   che  abbiano  percepito
l'indennita'  di aeronavigazione per attivita' paracadutistica di cui
all'articolo  2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono
estese,  ai  fini  della  liquidazione delle pensioni normali e delle
pensioni privilegiate per ferite e infermita' contratte per causa del
servizio  da  paracadutista,  comprese  quelle  riportate  durante lo
svolgimento   di   attivita'   di   volo,  le  disposizioni  previste
dall'articolo  1  del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per
gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione.
  Ai  sottufficiali  e  militari  di  truppa  delle  Forze armate che
abbiano  percepito  l'indennita'  di  aeronavigazione  per  attivita'
paracadutistica  di  cui  all'articolo  2  del regio decreto-legge 25
gennaio  1939,  n.  204,  sono  estese,  ai  fini  indicati nel comma
precedente,  le  disposizioni  previste  dall'articolo  2  del  regio
decreto-legge  20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari
di truppa che abbiano percepito l'indennita' di pilotaggio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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