Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 687 del 24/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1961 n. 191)
Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi.
Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi.
La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957. Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato piu' favorevole. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi', 24 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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