Legge Ordinaria n. 687 del 24/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1961 n. 191)
Valutazione del miglior voto d'esame conseguito in concorsi a cattedre per l'insegnamento medio ai fini degli incarichi e supplenze e della valutazione dei titoli nei concorsi.
    La   Camera   dei  deputati  ed  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il    Ministero    della    pubblica    istruzione,   a   richiesta
dell'interessato,  rilascia  regolare  attestazione di ogni risultato
conseguito   nelle   prove  di  esame  di  concorso  a  cattedre  per
l'insegnamento   secondario   oppure   in   esami   di   abilitazione
all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957.
  Gli  aspiranti  al  conferimento  degli  incarichi  e supplenze e i
partecipanti  ai  concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al
fine  della  valutazione  dei  titoli, l'attestato del risultato piu'
favorevole.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma addi', 24 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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