Legge Ordinaria n. 704 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1961 n. 196)
Disposizioni relative al personale della magistratura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Fino  al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei
mesi   di   tirocinio   e  previo  parere  favorevole  del  Consiglio
giudiziario,  essere  destinati  con funzioni giurisdizionali a posti
vacanti  nei  tribunali,  nelle  procure  della  Repubblica  presso i
tribunali e nelle preture.
  L'uditore  non  puo'  fare  le  veci del presidente del tribunale o
della  sezione, mancante o impedito; ne' puo' supplire il procuratore
della Repubblica.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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