Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 711 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e' dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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