Legge Ordinaria n. 717 del 21/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Sostituzione dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  8  del  regio  decreto  30  dicembre  1923, n. 3277, e'
sostituito con il seguente:
  "La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini
stabiliti nel regolamento.
  Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al
ricevere l'impressione del bollo.
  I  fabbricanti  hanno  l'obbligo  di separare giornalmente le carte
stesse  dai  mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica
in  locale  separato  da  quello  nel  quale sono conservate le altre
carte.
  In  caso  di  violazione delle norme di cui al presente articolo si
applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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