Legge Ordinaria n. 719 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  10  della  legge  3  agosto  1949,  n.  589, modificato
dall'articolo  2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a concedere ai
Comuni  un  contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per
cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per
la  costruzione,  il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o
il  rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica
nel territorio dei Comuni stessi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiani. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1961

                               GRONCHI

                                               FANFANI - ZACCAGNINI -
                                                     SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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