Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 725 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa: a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri... L. 40.000.000 b) per l'indennita giornaliera di ordine pub blico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............ " 60.000.000 c) per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica si curezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennita di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica si curezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica............................... L. 40.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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