Legge Ordinaria n. 76 del 07/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa ad interventi in favore dell'economia nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  capo  III  (interventi  diversi in agricoltura) della legge 24
luglio 1959, n. 622, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  13-bis  (provvidenze in favore del settore della lana). - Il
Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste e' autorizzato a disporre,
con  decreto  da  emanarsi  di  concerto  col Ministro per il tesoro,
l'ammasso volontario della lana di tosa delle campagne 1958 e 1959 ed
a fissare le modalita' di esecuzione.
  Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla
legge  20  novembre  1951,  n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione
dell'ammasso  di cui al comma precedente nella misura massima di lire
5000  per  ogni  quintale  di  prodotto  ammassato  e  per un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni.
  La  somma  di  lire  70  milioni  sara'  iscritta  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1960-61".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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