Legge Ordinaria n. 78 del 10/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentito,  per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di
quintali   ottomila   annui,   l'impiego  di  zucchero  in  esenzione
dall'imposta  di  fabbricazione,  per la preparazione di uno speciale
alimento per le api.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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