Legge Ordinaria n. 830 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Rivalutazione  delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1
                            gennaio 1955

  A  decorrere dal 1 gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con
decorrenza  anteriore  al  1 gennaio 1955, in corso di godimento alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono riliquidate,
applicando al trattamenti in atto, con esclusione della indennita' di
caropane,  nonche'  delle  integrazioni  per trattamento minimo e per
assegno  ad  personam  di  cui  agli  articoli  6  e 7 della legge 28
dicembre  1952,  n.  4435,  i  coefficienti di rivalutazione indicati
nella tabella allegata.
  Il  miglioramento  derivante  dalla  riliquidazione di cui al comma
precedente  assorbe  le  integrazioni  per  assegno ad personam e per
trattamento minimo, l'indennita' di caropane, ferma restando la norma
di cui al successivo articolo 4.
 

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