Legge Ordinaria n. 833 del 03/08/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I vicebrigadieri si distinguono in:
    vicebrigadieri in servizio continuativo;
    vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
    vicebrigadieri in congedo;
    vicebrigadieri in congedo assoluto.
  Occupano   posti   di   organico   i   vicebrigadieri  in  servizio
continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.
  I  vicebrigadieri  in  congedo  sono  ripartiti  in  due categorie:
vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.
  Il   vicebrigadiere   in  servizio  continuativo  ovvero  in  ferma
volontaria  o  in  rafferma  non  puo' esercitare alcuna professione,
mestiere,   industria   o   commercio,   ne'  comunque  attendere  ad
occupazioni  e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei
suoi doveri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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