Legge Ordinaria n. 850 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1961 n. 216)
Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario a derogare alla loro competenza territoriale per operazioni nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  Istituti  esercenti  il  credito fondiario sono facoltizzati a
derogare   alla   propria   competenza   territoriale,  soltanto  per
operazioni  da  effettuarsi  nel territorio di competenza della Cassa
per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale
(Cassa  per  il  Mezzogiorno),  di  cui all'articolo 3 della legge 10
agosto  1950,  n.  646, e successive modificazioni ed integrazioni, e
limitatamente   ai  mutui  su  beni  urbani,  concernenti  l'edilizia
popolare  ed  economica  ai  sensi del testo unico delle disposizioni
sulla  edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                  GONELLA - TRABUCCHI
- PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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