Legge Ordinaria n. 852 del 03/08/1961 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1961 n. 216)
Rivalutazione dell'assegno ordinario annuale stabilito in favore dell'Istituto di malariologia dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario 1961-62 l'assegno ordinario
annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre
1933,  n.  1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per
il  funzionamento  dell'Istituto di malariologia e' elevato a lire 40
milioni  e  sara'  iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita'.
 

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