Legge Ordinaria n. 1073 del 24/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1962 n. 199 e rettifica 20/10/1962, n. 265)
Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Incremento e   proroga   dei  programmi  dell'edilizia  scolastica  -
           Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.

  Il  programma  di  finanziamento a favore dell'edilizia scolastica,
previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno
1965 con le modifiche di cui alla presente legge.
  Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei
lavori  pubblici  e'  autorizzato  ad  assumere impegni per l'importo
complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi,
per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla
legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:
    1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari
lire 1.500 milioni;
    2)  per  contributi  destinati  agli  edifici delle scuole per il
completamento  dell'obbligo  dopo il quinquennio elementare, comprese
le  scuole  d'arte,  nonche' degli istituti professionali, lire 1.250
milioni;
    3)  per  contributi  destinati  agli  edifici per le scuole degli
altri  tipi,  comprese  le  scuole  materne, nonche' per gli istituti
statali di educazione, lire 500 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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