Legge Ordinaria n. 1075 del 28/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1962 n. 199)
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui  al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre  1960,  n.  1016,  prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25
gennaio 1962, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
                                                 LA MALFA - TRABUCCHI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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