Legge Ordinaria n. 1099 del 16/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1962 n. 201)
Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dello  Stato,  stanziato  nel  bilancio  del
Ministero  dell'interno  per  il  funzionamento dell'Unione nazionale
mutilati  ed  invalidi  per  servizio, previsto dall'articolo 1 della
legge  28  marzo  1938,  n.  302,  nella misura di lire 30.000.000 e'
elevato,   a  partire  dall'esercizio  finanziario  1961-62,  a  lire
50.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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