Legge Ordinaria n. 1101 del 18/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1962 n. 201)
Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione del sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto
dalla data di entrata, in vigore della legge medesima, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Per  tutte  quelle  ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la
concessione  del  sussidio  dello Stato ai sensi della legge 4 aprile
1935,  n.  454,  si  applicano  le  norme contenute nel secondo comma
dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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