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Legge Ordinaria n. 1102 del 21/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1962 n. 201)
Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.
Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi ed impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, puo' essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed e' accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidita'. I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonche' per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 luglio 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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