Legge Ordinaria n. 1208 del 02/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1962 n. 210)
Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente
Acquedotti  Siciliani  per  provvedere,  ai  sensi  dell'ultimo comma
dell'articolo  1  del  decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al
finanziamento  delle  opere  indicate  alle  lettere  a), b), c) e d)
dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
  La  relativa  spesa  sara'  iscritta  nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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