Legge Ordinaria n. 1302 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1962 n. 222)
Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle
scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica,
agli    ispettori    scolastici    ed    al    personale   dipendente
dall'Amministrazione  della  pubblica  istruzione,  al quale, a norma
delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e
di  carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda
dell'assegno  mensile  di  cui  alla legge 19 aprile 1962, n. 178, e'
corrisposto  un  compenso  straordinario globale, riferito al periodo
dal 1 gennaio 1962 al 30 giugno 1962.
  Agli  insegnanti  supplenti  temporanei delle scuole ed istituti di
istruzione   elementare,   secondaria   ed   artistica   il  compenso
straordinario  e'  attribuito purche' gli insegnanti medesimi abbiano
titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.
  Il compenso straordinario, non pensionabile, e' corrisposto secondo
i  coefficienti  in  godimento  nelle  misure  stabilite nell'annessa
tabella.
 

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