Legge Ordinaria n. 1331 del 02/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1962 n. 228)
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla
leva  marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
    a)  nei  numeri  1,  3  e 4 sono soppresse le parole "quando tali
mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";
    b) nel numero 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di
qualsiasi  categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite
con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";
    c)  nei  numeri  3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite
con le parole "Personale addetto";
    d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad
ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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