Legge Ordinaria n. 1335 del 23/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1962 n. 228)
Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  somma  di  lire  269.957.559.000  da corrispondersi dallo Stato
all'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  alla data del 31
dicembre  1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in
applicazione  della,  legge  4  aprile  1952,  n. 218, della legge 26
novembre  1955,  n.  1125,  e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in
aggiunta alle somme stanziate, fino all'esercizio 1960-61, e' versata
all'Istituto medesimo in ragione di:
     L. 49.000.000.000......................   nell'esercizio 1961-62
     "  49.000.000.000.....................          "        1962-63
     "  43.000.000.000.....................          "        1963-64
     "  43.600.000.000.....................          "        1961-65
     "  43.000.000.000.....................          "        1965-66
     "  42.957.559.000.....................          "        1966-67

  Le  ulteriori  somme da corrispondersi per il periodo dal 1 gennaio
1961  al  30  giugno  1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in
aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61
e  1961-62,  saranno  ripartite  in tre annualita' uguali a decorrere
dall'esercizio  1965-66.  Tali  somme  saranno  accertate, sulla base
delle  risultanze  della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri
per  il  bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
 

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