Legge Ordinaria n. 1336 del 05/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'efficacia  della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata sino al
30  giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dallo Stato
e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della
legge  stessa,  in  aggiunta  a  quelli  previsti,  sino  al  termine
dell'esercizio  finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa
tabella della legge medesima.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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