Legge Ordinaria n. 1337 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Interpretazione dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, recante norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  zona  industriale  e  del porto fluviale di Padova, di cui alla
legge  4  febbraio  1958,  n.  158,  corrisponde  nella  planimetria,
allegata  alla legge stessa, al retinato grigio scuro sito ad est del
centro  urbano  e  diviso  in  due  settori  da  un tratto del canale
Piovego.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

                                SEGNI

                                                    FANFANI - SULLO -
                                                      TAVIANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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