Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1347 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1962 n. 231)
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La norma di esenzione dall'imposta generale sulla entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti. Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e' costituito dal prezzo addebitato nella fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del decreto medesimo. L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazioni doganale limitatamente al passaggio che da' luogo all'importazione medesima. Per la eventuale successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233, l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ltaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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