Legge Ordinaria n. 1353 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1962 n. 234)
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta  nell'articolo 14 della legge 11 aprile
1955,  n.  380,  concernente  la  riduzione  ad anni 15 del minimo di
servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
    nei  casi  di  cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni  o  per  inabilita'  assoluta e permanente comprovata con visita
medica  collegiale  da  richiedersi nel termine perentorio di un anno
dalla cessazione;
    nei   casi   previsti   alla  lettera  a)  dell'articolo  29  del
regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
 

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