Legge Ordinaria n. 1358 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 18 settembre 1962 n. 235)
Norme modificative ed integrative della legge 21 giugno 1960, n. 649, relativa all'Ente autonomo di gestione delle aziende termali.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649,
e' sostituito dal seguente:

  Nei   dieci   anni   dalla   costituzione  delle  societa'  di  cui
all'articolo  1,  almeno  il  20  per  cento  degli  utili  da queste
percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento
del patrimonio aziendale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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