Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1359 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 18 settembre 1962 n. 235)
Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.
Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il Governo della Repubblica e' delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principi e criteri direttivi: apportare le modificazioni necessarie per un migliore e piu' organico coordinamento della materia stessa; sistemare in appositi allegati parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241; estendere ai prestiti redimibili la disposizione dello articolo 60 del predetto testo unico; riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico; stabilire con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul Valore globale delle successioni, dalla, imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, ne' possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; estendere l'esenzione dall'imposta di bollo di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili; abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali; stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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